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Mercoledì 26 gennaio 2011. – Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.
La seduta comincia alle 12.40.
Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.
C. 3900, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini e C. 2419 Cassinelli).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che inizierà oggi l’esame della proposta di legge C. 3900, approvata dal Senato, recante la riforma dell’ordinamento forense, che sarà illustrata dal relatore, onorevole Cassinelli. A tale proposta di legge sono abbinate le proposte C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini e C. 2419 Cassinelli, riguardo alle quali in una prossima seduta sarà svolta l’integrazione della relazione.
Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, rileva che il provvedimento in esame, approvato dal Senato il 23 novembre scorso, è diretto a riformare la disciplina dell’ordinamento forense, con l’obiettivo di assicurare un’avvocatura più specializzata, più indipendente e più qualificata professionalmente, responsabilizzando al massimo l’ordine degli avvocati, che è chiamato ad essere garante, di fronte all’utenza, della serietà e della professionalità dei suoi iscritti. Tutto ciò è in realtà finalizzato a garantire la pienezza del diritto di difesa dei cittadini anche in attuazione dei principi del giusto processo.
Il testo trasmesso dal Senato è il risultato di un lungo ed approfondito lavoro che ha preso spunto da un testo elaborato dal consiglio Nazionale forense. Anzi, si tratta di un testo che, come è stato sottolineato nel corso del dibattito in Senato, nel quale per la prima volta tutte le componenti significative dell’avvocatura italiana si sono riconosciute.
Prima di passare ad esaminare, necessariamente sinteticamente, le linee guida della riforma, è opportuno sottolineare come l’esigenza secondo la quale qualsiasi riforma professionale non debba risolversi in una ottusa difesa corporativa non possa tradursi, come qualcuno sostiene, in una deregulation dell’intera materia. Nel caso della professione forense, ad esempio, qualsiasi forma di deregulation contrasterebbe con la circostanza che si tratta di una professione volta a garantire diritti di rilevanza costituzionale dei cittadini estremamente delicati, come quello di difesa e quello di vedere assicurata in concreto la certezza del diritto.
Vi è anche un’altra considerazione da fare. Attualmente risultano iscritti all’Albo 230.000 avvocati. È un dato allarmante se paragonato a quello degli Paesi europei. Il nuovo ordinamento professionale deve porsi, quindi, anche l’obiettivo di scongiurare che l’Albo rappresenti una sorta di un’area di parcheggio della disoccupazione giovanile. L’iscrizione all’Albo deve essere riservata a coloro che con professionalità effettivamente esercitano la professione forense. Strettamente legato a tale ragionamento vi è quello sulla deontologia e, quindi, sull’applicazione delle sanzioni disciplinari nel caso in cui non siano osservati doveri deontologici superando qualsiasi logica di casta.
Il provvedimento è composto di 66 articoli suddivisi in sei titoli.
I principali profili di novità contenuti nel testo consistono nei seguenti: a) l’inserimento tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati delle attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale (articolo 2); b) la nuova disciplina delle società tra avvocati e, in particolare delle società multidisciplinari (articolo 4); c) la figura dell’avvocato specialista (articolo 8); d) l’obbligo di formazione continua (articolo 10); e) l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile (articolo 11); f) la vincolatività dei minimi tariffari e il sostanziale ripristino del divieto del patto di quota lite (articolo 12); g) l’obbligo di esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall’albo (articolo 20); h) la nuova e più rigorosa disciplina del tirocinio professionale e del regime di incompatibilità per il praticante; i) le modifiche alla disciplina del procedimento disciplinare, anche sotto il profilo degli organi competenti (artt. 49-62).
Il Titolo I (artt. 1-13) reca disposizioni generali.
L’articolo 1 delinea in termini generali il contenuto della riforma della professione di avvocato e demanda a regolamenti ministeriali l’attuazione della medesima.
L’articolo 2, oltre a indicare in generale i requisiti per l’iscrizione all’albo e a disciplinare l’uso del titolo, individua il contenuto della professione, inserendo tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale. Su questo punto è intervenuta l’Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha inviato una segnalazione al Parlamento (segnalazione del 18 settembre del 2009) evidenziando taluni profili critici del provvedimento suscettibili di determinare restrizioni alla concorrenza, tra i quali l’ampliamento del novero delle attività riservate agli avvocati. Tale tema ha costituito oggetto anche delle segnalazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (segnalazione del 20 novembre del 2009) e dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (segnalazione del 2 dicembre 2010).
non ho quindi capito, gli studi che operano in stragiudiziale potranno ancora operare? o bisogna essere cmq affiancati e deve figurare il nome di un avvocato?
Federica,
i nostri studi chiuderanno i battenti, potremmo operare solo ed esclusivamente su carta intestata di un legale, insomma si aprono le porte per diventare i passacarte e credimi io dopo 20 anni di libera professione non ci penso proprio a fare il passacarte, io voglio la mia professione libera come libera deve essere.
Luciano