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Altalex dell’avv. Gianmarco Cesari: Tabella risarcitoria unica nazionale: facciamo
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il punto!
Si viagra cost vs cialis raccomanda di farlo girare negli ambienti assicurativi.
Ogni differenza di rito, ogni differenza di tabelle, ogni differenza di risarcimento tra RCA e altre fattispecie di danno, porta il nostro Stato a fare un’involuzione nella crescita e nella dignità del valore uomo.
Continuiamo a sostenere Associazioni con la A maiuscola e riusciremo a presentarci davvero come una forza, un movimento, una voce da ascoltare e di cui tener conto doverosamente. Bisogna fare un passo dinanzi all’altro…
Voci di corridoio……….
Se c’è stata una luna di miele fra il Governo Monti e l’avvocatura, è durata pochissimo. Giusto il tempo per salutare il neo ministro della Giustizia Paola Severino.
Sabato scorso, infatti, durante la VII Conferenza Nazionale dell’Avvocatura Italiana, è bastato il diffondersi di voci su ulteriori liberalizzazioni che starebbe preparando il premier, per provocare un brusco cambio di atteggiamento da parte della classe forense.
Risultato: nel documento finale gli avvocati minacciano lo sciopero nazionale a tempo indeterminato con manifestazioni pubbliche, locali e nazionali, e mediante la ”indizione di tutte le legittime forme di protesta, anche le più dure e radicali, per la mancata considerazione della Giustizia e della difesa come un diritto dei cittadini”.
(Altalex, 28 novembre 2011)
Da premio Nobel l’operazione condotta dall’Associazione Familiari Vittime Della Strada, fondatrice e presidente la prof. ssa Cassaniti da Messina. Uno splendido lavoro, dai risultati strabilianti a mio avviso, proprio come, una quasi class action, per come dovrebbero essere giuridicamente nella realtà. Insignificante, fatta non per i consumatori, la class action italiana per come è stata formulata dalle vigenti leggi, con le quali si è solo fatto, un’operazione di facciata, zittendo di fatto, con contributi economici astronomici di Stato (provenienti dalle multe dell’Antitrust), le associazioni consumeristiche, “socie” del CNCU dello Stato. Grazie anche al CUPS ed al suo portavoce, il collega patrocinatore Stefano Mannacio, che informandoci minutamente in tempo reale, agendo in prima persona in talune occasioni critiche, risolvendole, grazie all’idea dei fax di protesta dai noi patrocinatori d’Italia inviati, brevi ma incisivi nella formulazione, unendo tutte le forze in campo, si è riusciti a far esplodere sulla rampa di lancio, il missile devastante sulle macropermanenti, ancor prima di essere lanciato, missile voluto e costruito dalle compagnie assicuratrici, tramite il grande costruttore, il grande muratore, l’ANIA, ma utilizzando quale rampa di lancio, una postazione di proprietà dello Stato Sovrano Italiano, ovvero di proprietà dei cittadini italiani, il Parlamento.
Da leggere attentamente, con passione, l’articolo sopra edito, e soprattutto le note numerate, entrandoci dentro, dentro le quali scoprirete delle verità nascoste, e delle mistificazioni camuffate da verità. Interessantissima lettura, minimo 2 volte, grande conoscenza, grande espansione della coscienza. Da leggere la sera, a fine stress lavorativo. Un grazie di cuore ed una stretta di mano destra poderosa, a tutti i colleghi, a tutti coloro, che hanno voluto con caparbietà partecipare, protagonisti silenti ma presenti, all’eroica impresa.
In quel di Messina, il 17-12-2011, ore 10.30, un importante incontro, aperto e per tutti i patrocinatori d’Italia. Interveniamo in massa:
“Buon giorno Colleghi molti di voi già mi conoscono molti altri ancora no. Sono Carmelo Costa patrocinatore come voi e questa estate su sollecitazione di alcuni colleghi di Palermo e Catania sono stato nominato coordinatore della Regione Sicilia dell’ANEIS. La carica di coordinatore non porta alcun vantaggio specifico se non quello di impegnarsi al fine di rendere più forte la nostra categoria. A tal fine è in programma presso l’Istituto CRISTO RE via Principe Umberto 89, Messina per il 17/12/2011 un incontro regionale in cui spero il numero dei partecipanti superi le aspettative di ognuno di noi. L’incontro avrà inizio alle ore 10,30 e proseguirà ad oltranza sino all’ora di pranzo. I temi che verranno trattati andranno dal:
-comportamento delle agenzie di assicurazioni
-alla normazione della nostra professione,
-dalla certificazione del professionista
-all’aggiornamento professionale continuo
-dal riconoscimento del danno morale
-al pagamento degli onorari
temi insomma che premono a tutti, ma non si ha mai la forza di affrontare compatti e con unica metodologia strategica. Sarà presente alla riunione il Presidente dell’ANEIS Cav. Luigi Cipriano e il Consigliere Avv. Deborah Incognito.
Su Palermo potrete contattare i colleghi Giuseppe Garruzzo (tel. 320.2761747) e Luigi Gulino (tel. 339.59911504) e su Catania Giancarlo Caramagno (tel 392-20505879), Luigi Longhitano (tel.345-9583080) per organizzarvi una trasferta in compagnia.
Mi spiace non poter indicare colleghi sulle altre zone ma ancora non ho avuto il piacere di incontrarli, spero che questa sia l’occasione buona. Sinceramente non so quale sarà il risultato di questo incontro, ma sicuramente avremo modo di stare insieme e di scambiarci reciproche esperienze. Ritengo giusto fermarci a pranzo tutti insieme pertanto mi aspetto di avere conferme per poter prenotare il ristorante. Il mio recapito telefonico è 329-6173336; uff. 090-711214; Mail:info@scisap.it.
Nella speranza che si formi un gruppo veramente compatto per poter contrastare l’arroganza delle compagnie assicuratrici.
Calorosi Saluti. Carmelo Costa Coordinatore Sicilia ANEIS
n.b. Per raggiungere il luogo di incontro da qualsiasi direzione di provenienza:
uscire a Messina Boccetta, giunti al semaforo svoltare a dx, percorrere tale via (Principe Umberto) per circa m. 800, troverete sulla vostra destra l’ospedale Cristo RE entrare e parcheggiare(ampio parcheggio ). Dirigetevi a piedi presso l’istituto, e non verso l’ospedale.
Un interessante e snello articolo sugli onorari stragiudiziali, del dr. Ficarra Francesco da Patti (ME):
Da http://www.diritto.it: Pubblicato in Responsabilità civile auto in data: 3/11/2011; Autore: dr.FICARRA FRANCESCOIl risarcimento delle spese di assistenza stragiudiziale nel sinistro stradale successivamente all’introduzione della procedura di indennizzo diretto prevista ai sensi dell’art. 149 D.Lgs. 209/2005.
Premessa. In ambito di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti la procedura del c.d. “indennizzo diretto” ha comportato dei notevoli mutamenti sia nella disciplina sostanziale del diritto delle assicurazioni, sia nella prassi comune messa in atto dalle compagnie assicurative. Detto istituto è stato introdotto dall’art 149 del D.Lgs. 209/2005 (c.d. “Codice delle Assicurazioni Private”) a norma del quale è previsto che nel caso di sinistro stradale intervenuto tra due veicoli i rispettivi danneggiati debbano rivolgere le proprie istanze risarcitorie, stragiudiziali e giudiziali, ciascuno alla propria compagnia assicurativa. La procedura di indennizzo diretto è stata così affiancata alla procedura di indennizzo tradizionale (oggi contemplata nel precedente art. 144 del medesimo testo normativo) la quale, suscettibile d’applicazione in via residuale nei sinistri diversi dal tipo sopra descritto, dispone invece che il danneggiato da sinistro stradale deve rivolgere la propria richiesta risarcitoria alla compagnia assicurativa del responsabile civile del sinistro. Sul punto, e’ bene però sottolineare di come recentemente una copiosa giurisprudenza operata dalla Corte Costituzionale ha affermato che la procedura di indennizzo diretto e la relativa azione diretta sono facoltative per il danneggiato il quale, secondo il Giudice delle Leggi, può dunque rivolgere le proprie istanze anche nei confronti della compagnia assicurativa del danneggiante responsabile (cfr. Corte Cost. Ord. n° 154/2010 e 192/2010, Sent. n° 180/2009 e Ord. n° 205/2008).
Il problema. L’introduzione del sistema di “Procedure Liquidative” considerate nel capo IV del D.LGS 209/2005 ha ingenerato non poca confusione nell’intera galassia del risarcimento R.C.A. specie riguardo la risarcibilità delle spese di assistenza stragiudiziale affrontate dal danneggiato per la richiesta risarcitoria da questi avanzata. Da un lato, difatti, la ratio della procedura del c.d. “indennizzo diretto” ex art 149 D.LGS 209/05 è (o quantomeno voleva essere!) quella di agevolare una celere composizione delle pratiche risarcitorie derivanti dalla tipologia di sinistro stradale contemplato in detta disposizione, evitando il proliferare di contenziosi in materia, facendo sì che il danneggiato fruisca della necessaria assistenza tecnica per la quantificazione e la liquidazione dei propri pregiudizi direttamente dalla propria compagnia assicurativa in modo da conseguire l’agognato ristoro celermente e senza aver bisogno come in passato dell’assistenza stragiudiziale prestata da un legale di fiducia o da uno studio tecnico di infortunistica stradale. A confermare tanto, e’ poi intervenuto il D.P.R. n. 254/ 2006 il quale ha espressamente escluso le spese legali dal novero dei costi stragiudiziali rimborsabili in capo al danneggiato. Dall’altro lato, però, è innegabile il diritto all’assistenza stragiudiziale e, pertanto, che le relative spese affrontate dal danneggiato da sinistro stradale costituiscano per quest’ultimo un pregiudizio patrimoniale degno e suscettibile di ristoro in virtù di regole e principi tutti vigenti in tema di responsabilità civile.
L’orientamento giurisprudenziale. Di quest’ultimo avviso è stata una recente e consolidata giurisprudenza di merito man mano formatasi nei vari Tribunali ed Uffici del Giudice di Pace italiani la quale si espressa nel senso che il danneggiato da sinistro stradale ha diritto di farsi assistere da un legale o da studi tecnici esperti in incidentistica stradale anche nella fase stragiudiziale e di ottenere il rimborso delle relative spese nonostante questi abbia fatto ricorso alla procedura di indennizzo diretto di cui all’art 149 D.Lgs 209/05 (così Trib. Napoli su App. del 10/14-2-2011 n. 19611; GdP Torino del 3/10-1-2011; Trib. Torino su App. del 18/22-12-2010 n. 7800; GdP Torino del 4-10-2010; GdP Mascalucia del 30-6-2010; GdP Torino del 7-7-2009; GdP Cittadella del 23-10-2008). In effetti la giurisprudenza di legittimità era stata concorde con l’anzi citato orientamento (sul punto v. Cass.Civ. S.U. 26973/2008, Cass.Civ. 2275/2006, Cass.Civ.14594/2005, Cass.Civ. 11606/2005, ecc…), anche se di recente la Suprema Corte ha subordinato il rimborso delle spese stragiudiziali alla presenza di ben precise condizioni statuendo che: “In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile e al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.” (Cass. 21/1/2010 n. 997).
Il punto sulla questione. Orbene, nonostante la ratio della procedura del c.d. “indennizzo diretto” ex art 149 D.Lgs. 209/2005 e la novella legislativa introdotta dal DPR. 254/2006 escludono la risarcibilità delle spese stragiudiziali affrontate dal danneggiato da sinistro stradale, in giurisprudenza si è affermato, giustamente, tutto il contrario di ciò sulla base che le spese relative all’assistenza tecnica nella fase stragiudiziale costituiscono danno patrimoniale dell’illecito da sinistro stradale, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.). Certo parimenti condivisibile è il temperamento operato in tema dalla Suprema Corte per mezzo della succitata pronunzia n.997/2010, ma sarebbe un fuor d’opera estromettere del tutto tale tipologia di pregiudizio patrimoniale dal novero dei danni da incidente stradale risarcibili all’assicurato-danneggiato. Fuori discussione è dunque che il danneggiato da sinistri stradale ha di certo diritto sia all’intervento legale che quello peritale in quanto talvolta necessari non solo per la complessità e la novità della disciplina, ma anche per garantire un contraddittorio equilibrato tra le parti coinvolte nella fase stragiudiziale tanto più laddove si considerino da una parte l’ignoranza tecnica del danneggiato e dall’altra l’organizzazione professionale ed il potere economico più forte della società di assicurazioni. Del resto a dar man forte a quanto sin adesso sostenuto sono anche principi e regole tutti vigenti in tema di tutela del consumatore in base ai quali, in linea di massima, deve essere colmato lo squilibrio contrattuale tra le parti rinvenibile nei contratti tra consumatore e professionista come quello di assicurazione. Ma a ben vedere anche il dato normativo recepito dal diritto vivente non e’ poi così in contrasto con quanto appena detto. L’art. 9 del DPR n. 254/2006, difatti, pone a carico dell’assicuratore diretto anche l’obbligo di fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, fornendo anche il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento. Viene in sostanza posto un preciso obbligo di assistenza a carico dell’assicuratore e la sua inosservanza non potrà che costituire inadempimento contrattuale con le relative conseguenze sul piano debitorio. Quindi pare proprio che il DPR n. 254/2006 escluda si la risarcibilità delle spese stragiudiziali postulando, però, che la società di assicurazioni predisponga un’organizzazione tale da sostituirsi alla tradizionale assistenza stragiudiziale a cui, ad oggi, fa ancora ricorso l’assicurato-danneggiato. Alla luce di tanto non è dunque così esatto affermare che il risarcimento delle spese relative all’assistenza tecnica nella fase stragiudiziale è assolutamente escluso in forza del più volte richiamato testo legislativo in quanto la mancata prestazione dell’assistenza da parte della società di assicurazioni rappresenta un inadempimento all’obbligo contrattuale previsto dal richiamato art. 9 del regolamento della disciplina del risarcimento diretto che giustifica il ricorso del danneggiato-assicurato all’ assistenza stragiudiziale ed il relativo diritto al risarcimento delle spese inerenti. Infine, specificatamente in ordine all’intervento del legale di fiducia devesi aggiungere che il ricorso al patrocinio è, inoltre, necessario anche per predisporre tutti gli adempimenti per poter poi agire in giudizio nell’ipotesi in cui non si addivenga ad una soluzione bonaria della lite. Il riconoscimento delle spese stragiudiziali al danneggiato trova, pertanto, fondamento anche nei principi costituzionali della uguaglianza ex art 3 Cost. e del diritto alla difesa ex art 24 Cost. (in questo senso Cass. Civ. S.U. 26973/2008).
Conclusioni. In ragione di quanto sin qui esposto, si può pacificamente affermare che il danneggiato da sinistro stradale ha diritto a farsi assistere stragiudizialmente dal proprio legale di fiducia o dallo studio tecnico di incidentistica stradale e di richiedere l’indennizzo delle consequenziali spese affrontate in loco indipendentemente dal fatto che costui si sia avvalso o meno della procedura del c.d. “indennizzo diretto”. Tutto al più volendo aderire all’orientamento suddetto espresso di recente dalla Suprema Corte le spese da assistenza stragiudiziale nel sinistro stradale sarebbero da risarcire quando in quanto detta assistenza stragiudiziale sarebbe necessaria e giustificata tanto determinando,però,alcune perplessità specie laddove si tenga conto della complessità delle attuali procedure liquidative in tema di assicurazioni obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti. Ad ogni buon conto al fine di scongiurare il proliferare di spese da assistenza stragiudiziale a loro carico, le compagnie di assicurazioni dovrebbero invece dotarsi di apposite strutture organizzative che sopperiscano all’esigenza del assicurato-danneggiato di ricevere un’adeguata assistenza durante l’iter di liquidazione del danno tale da potergli far conseguire un congruo risarcimento in tempi ragionevoli e ciò anche in adempimento dell’obbligo di cui al sopra citato art. 9 del DPR n. 254/2006 *, fermo restando che, in genere, pare alquanto equivoco riporre una posizione creditoria alla valutazione discrezionale del relativo debitore anziché che a quella di un terzo super partes. Patti (ME), 20-10-2010.
*Art. 9 DPR n. 254/2006 Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati:
1. L’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato a).
2. Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.
COMUNICATO STAMPA. ANTITRUST:
ROBERTO CHIEPPA, NUOVO SEGRETARIO GENERALE.
Oggi Roberto Chieppa ha assunto le funzioni di Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Lo ha nominato il Ministro per lo Sviluppo Economico Corrado Passera, su proposta del Presidente dell’Autorità Giovanni Pitruzzella (Roberto Chieppa, nato a Roma il 21-2-1966, è Consigliere di Stato dal febbraio del 2000 ed è magistrato dal 1991, avendo in precedenza svolto le funzioni di giudice ordinario, magistrato della Corte dei Conti e magistrato dei T.A.R.
E’ docente in diversi corsi universitari e post-universitari nelle materie del diritto amministrativo e del diritto antitrust; condirettore e collaboratore di riviste giuridiche specializzate e autore di oltre 50 pubblicazioni nel settore del diritto amministrativo, tra cui il Manuale di diritto amministrativo; è stato relatore in numerosi convegni e corsi in materia di diritto antitrust anche di livello europeo ed è autore di diverse pubblicazioni sulle Autorità amministrative indipendenti e sull’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Con il nuovo Segretario generale si completa lo staff dell’Autorità, composto dal Capo di Gabinetto Prof. Vincenzo Valentini, già segretario generale della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, e dal Consigliere giuridico Avvocato dello Stato Filippo Arena, che negli ultimi anni ha seguito le tematiche relative al diritto antitrust nazionale e comunitario per conto dell’Autorità e dello Stato italiano. Roma, 19 dicembre 2011